Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di fine servizio comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.